ESPOSTO-DENUNCIA
PREMESSO CHE
Con il presente atto si portano all'attenzione degli
Organi ed Enti, come sopra indicati, le seguenti condotte poste in essere:
- dalla società pubblica "A.AM.P.S. SPA",
affidataria del servizio pubblico di gestione del ciclo integrato dei rifiuti
solidi urbani ed assimilati del Comune
di Livorno, socio al 100% della stessa società AAMPS:
1) Riguardo la
nomina del Direttore Generale di Aamps s.p.a.
Risulta dalle pubblicazioni effettuate da Aamps
s.p.a. sul proprio sito internet che tale azienda ha proceduto alla nomina di
un Direttore Generale con dichiarazione dell’Amministratore unico dott. *****,
registrata nel verbale dell’Assemblea dei soci del 23 aprile 2018 (allegato n.
1).
Più precisamente, nel verbale si afferma di procedere
alla “conferma” della d.ssa ***** quale Direttore Generale, anche se dal
verbale stesso si apprende che la d.ssa ***** avrebbe rassegnato il giorno
stesso le dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di
Amministrazione di Aamps, associandosi alle dimissioni presentate dal dott. *****
in data 3 aprile 2018.
Non risultano -tuttavia- pubblicati precedenti atti
di nomina a Direttore Generale di Aamps riguardanti la d.ssa *****.
Infatti, dalle pubblicazioni effettuate sul sito
internet dell’azienda risulta che, precedentemente al 23 aprile 2018, Aamps non
ha più avuto in organico un Direttore Generale dal giorno 13 gennaio 2015, data
di cessazione da tale incarico del dott. *****.
L’estratto del verbale dell’Assemblea dei soci del 23
aprile 2018, contenente la nomina della d.ssa ***** a Direttore Generale, non
presenta l’indicazione delle motivazioni che hanno reso necessaria la
previsione di tale figura dirigenziale all’interno della governance aziendale,
dopo più di tre anni in cui l’azienda ha potuto fare a meno di essa.
Tali motivazioni si rendono ancor più doverose in
quanto l’azienda è stata ammessa dal Tribunale di Livorno alla procedura di
concordato preventivo, prevista dal diritto fallimentare, per il quinquennio
2017-2021, a causa di gravissime difficoltà finanziarie. La presenza del
Direttore Generale comporta infatti un notevole aggravio di costi di personale
per l’Azienda, pur non risultando fondamentale per il funzionamento della
stessa.
Sul sito internet aziendale non risulta effettuata
una selezione pubblica per la nomina del Direttore Generale, diversamente
da quanto prevede il vigente D.lgs. n. 175/2016, “Testo Unico in materia di
società a partecipazione pubblica”, che all’art. 19, comma 2, prevede per
il reclutamento del personale il rispetto dei principi, anche di
derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi
di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Lo Statuto di Aamps (allegato n. 2) conferma all’art.
20 che l’organo amministrativo può nominare un Direttore Generale nel rispetto
dei vincoli di legge, degli indirizzi espressi dell'Assemblea dei soci nelle
materie di competenza, nonché dei regolamenti interni per il reclutamento del
personale o in materia di conferimento di incarichi esterni.
Lo stesso Regolamento aziendale per il reclutamento
del personale diretto, dei collaboratori e dei consulenti (allegato n. 3),
prevede all’art. 1 che “le procedure di reclutamento si conformano alle regole
di evidenza pubblica per la selezione del personale nonché ai principi previsti
dall’art. 35 comma 3, del D.Lgs 165/2001”.
La giurisprudenza appare infatti concorde nel
considerare applicabile alla figura del Direttore Generale di una società
pubblica “in house”, sottoposta in quanto tale a “controllo analogo” da
parte dell’amministrazione pubblica proprietaria, la normativa sul reclutamento
del personale prevista dalla normativa citata.
L’art. 19 comma 4 del D.lgs. 175/2016 dispone che “i
contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di
cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla
validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”.
2) Assunzione del
Direttore Operativo di Aamps s.p.a.
Risulta dalle pubblicazioni effettuate da Aamps
s.p.a. sul proprio sito internet che tale azienda ha proceduto all’assunzione a
tempo indeterminato di un Direttore Operativo, tramite selezione conclusa con
provvedimento dell’Amministratore Unico n. 228 del 15 dicembre 2018 (allegato
n. 4). In base al bando di selezione
pubblicato e successivamente rimosso dal sito internet (allegato n. 5), la
selezione risulta essere stata totalmente condotta da una società esterna
appositamente incaricata (Gruppo Proper Transearch), il quale tramite un
proprio selezionatore ha proceduto a ricevere ed esaminare i curriculum dei
candidati, invitare i candidati ritenuti idonei dal selezionatore stesso ad un
colloquio di approfondimento, sottoporre costoro a test psico-attitudinale,
predisporre la graduatoria finale.
Alla Commissione “esaminatrice” è stato
lasciato dal bando solamente il compito di valutare la regolarità della
procedura ed il recepimento dell’esito delle valutazioni fatte dal
selezionatore esterno del Gruppo Proper Transearch.
Tale modalità di selezione risulta in aperto
contrasto con la normativa vigente, la quale all’art. 19 del D.lgs. n.
175/2016, “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”,
prevede per il reclutamento del personale il rispetto dei principi, anche di
derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi
di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Tra i principi richiesti dalla suddetta normativa,
possiamo citare in particolare:
- adeguata pubblicità della selezione e modalità di
svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità
di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme dì preselezione;
- adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.
Appare evidente che una selezione affidata totalmente
ad un singolo selezionatore di una ditta esterna, priva di prove d’esame e di
materie di concorso, non possa garantire assolutamente il rispetto del
principio di imparzialità, oggettività, trasparenza previsti dalla normativa.
Il bando di selezione in questione viola infatti
anche l’art. 6 del Regolamento aziendale per il reclutamento del personale
diretto, dei collaboratori e dei consulenti (allegato n. 3), il quale prevede
che per lo svolgimento delle prove d’esame l’azienda possa rivolgersi a ditte
specializzate solo per attività di “supporto”, in particolare per lo
svolgimento di “preselezione mediante test o prove anche psico-attitudinali”
(ma solo nel caso in cui le domande siano numerose), mentre spetta alla
Commissione esaminatrice attribuire i punteggi per la valutazione di ciascuna
prova, avendo cura di svolgere le prove orali in un’aula aperta al pubblico.
Sul sito internet aziendale, invece, non risulta
che la Commissione esaminatrice abbia provveduto ad effettuare alcuna prova
d’esame, ne’ ad attribuire alcun punteggio ai candidati.
Un altro requisito previsto dall'articolo 35, comma 3
lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è la composizione
delle commissioni “esclusivamente” con esperti di provata competenza
nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti
ed estranei alle medesime.
Non essendo indicata nel bando in questione alcuna
materia di concorso, ma solo una serie di requisiti da possedere “alla data di
scadenza del termine per la presentazione della candidatura”, oltre a non
essere prevista alcuna prova di concorso, ma solo un invito a colloquio per
approfondire “competenze tecniche e manageriali” non meglio specificate,
non è possibile -pertanto- verificare se i componenti della Commissione
nominata dall’organo amministrativo siano o meno “esperti di provata
competenza nelle materie di concorso”, come prescrive la normativa.
Alla previsione normativa, contenuta nell'articolo
35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativa alla necessaria verifica del
possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti “in
relazione alla posizione da ricoprire”, si ricollega il dettato
dell’art. 19 dello stesso D.lgs. n. 165/2001, secondo cui “ai fini del
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in
relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità
professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle
specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di
direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso
altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento
dell'incarico.
Tale previsione si ritiene pienamente applicabile
alle società in house, che
possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie
articolazioni della p.a., atteso che gli organi di queste sono assoggettate a
vincoli gerarchici facenti capo alla p.a., i cui dirigenti sono dunque legati
alla p.a. da un rapporto di servizio, come avviene per i dirigenti preposti ai
servizi direttamente erogati dall'ente pubblico.
Nonostante questo, nel bando di selezione in
questione i requisiti richiesti non risultano attinenti alla posizione da ricoprire,
che per espressa previsione nel bando stesso (“gestisce e dirige tutte le
attività tecniche, gli impianti, i servizi operativi ambientali di raccolta e
di igiene urbana”, “Delegato al rispetto dei compiti spettanti ai soggetti
destinatari delle norme previste dal D. Lgs. n. 152 del 2006 e successive
modifiche e integrazioni”) e per pacifica deduzione oggettiva riguarda in
particolar modo e con assoluta prevalenza la gestione dei rifiuti solidi
urbani.
Tra le conoscenze normative richieste ai candidati,
infatti, non compare il Testo Unico Ambientale, D.lgs. n. 152/2006, la cui
applicazione viene indicata dal bando stesso come uno dei compiti principali
del Direttore Operativo, ne’ compaiono le altre normative riguardanti le
attività tecniche, gli impianti, i servizi operativi ambientali di raccolta e
di igiene urbana, cioè le attività che secondo il bando è chiamato a gestire il
Direttore Operativo.
L’unico requisito non generico previsto dal bando è
l’ultimo tra quelli elencati:
lettera p) “provenienza ideale multiutility,
trasporto/logistica”.
Tale previsione, oltre a non essere attinente con
l’incarico da ricoprire, risulta manifestamente irragionevole e
incomprensibile.
Dal curriculum pubblicato sul sito internet di Aamps
(allegato n. 6), risulta che il candidato che è stato collocato primo nella
graduatoria predisposta dal selezionatore esterno, e di conseguenza assunto a
tempo intederminato, è il dott. *****, un ex dirigente dell’ATAC di Roma,
società del trasporto pubblico locale, privo di qualsiasi esperienza o
formazione professionale nel settore della gestione dei rifiuti urbani e dei
servizi di igiene urbana.
Inoltre, le concrete conoscenze riguardanti tale
settore ed eventualmente possedute dal neo-assunto Direttore Operativo, a
prescindere dalla propria formazione e dalle esperienze professionali
precedenti, non risultano essere state verificate, in quanto il colloquio di
approfondimento non prevedeva tale verifica, ne’ si sono svolte prove d’esame.
Pertanto, si ribadisce anche a proposito della
procedura di selezione e assunzione del Direttore Operativo di Aamps s.p.a.:
- il vigente D.lgs. n. 175/2016, “Testo Unico in
materia di società a partecipazione pubblica”, all’art. 19 prevede per il
reclutamento del personale il rispetto dei principi, anche di derivazione
europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui
all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- il Regolamento aziendale per il reclutamento del
personale diretto, dei collaboratori e dei consulenti (allegato n. 3), prevede
all’art. 1 che “le procedure di reclutamento si conformano alle regole di
evidenza pubblica per la selezione del personale nonché ai principi previsti
dall’art. 35 comma 3, del D.Lgs 165/2001”.
- l'art. 19 comma 4 del D.lgs. 175/2016 dispone che
“i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure
di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria
sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”.
Tutto ciò
premesso
CHIEDONO
A codesta
Procura della Repubblica e/o a tutti gli organi competenti di esaminare i fatti
esposti, al fine di verificare la sussistenza di eventuali reati nella condotta
o nelle condotte di chiunque sarà identificato come responsabile per i reati
che l’Autorità Giudiziaria riterrà integrati nei comportamenti sopra descritti e/o
di eventuali illeciti amministrativi/erariali emergenti.
I sottoscritti
dichiarano inoltre di opporsi all’eventuale emissione di decreto penale di
condanna nei confronti del responsabile e chiedono altresì di essere informati,
ai sensi degli artt. 405 e 408 c. p. p. circa l’istanza promossa dalla S. V. ai
fini della proroga del termine delle indagini preliminari o dell’archiviazione
del procedimento.
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