Esposto direttori Aamps


ESPOSTO-DENUNCIA


PREMESSO CHE

Con il presente atto si portano all'attenzione degli Organi ed Enti, come sopra indicati, le seguenti condotte poste in essere:
- dalla società pubblica "A.AM.P.S. SPA", affidataria del servizio pubblico di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi  urbani ed assimilati del Comune di Livorno, socio al 100% della stessa società AAMPS:

1) Riguardo la nomina del Direttore Generale di Aamps s.p.a.
Risulta dalle pubblicazioni effettuate da Aamps s.p.a. sul proprio sito internet che tale azienda ha proceduto alla nomina di un Direttore Generale con dichiarazione dell’Amministratore unico dott. *****, registrata nel verbale dell’Assemblea dei soci del 23 aprile 2018 (allegato n. 1).
Più precisamente, nel verbale si afferma di procedere alla “conferma” della d.ssa ***** quale Direttore Generale, anche se dal verbale stesso si apprende che la d.ssa ***** avrebbe rassegnato il giorno stesso le dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Aamps, associandosi alle dimissioni presentate dal dott. ***** in data 3 aprile 2018.
Non risultano -tuttavia- pubblicati precedenti atti di nomina a Direttore Generale di Aamps riguardanti la d.ssa *****.
Infatti, dalle pubblicazioni effettuate sul sito internet dell’azienda risulta che, precedentemente al 23 aprile 2018, Aamps non ha più avuto in organico un Direttore Generale dal giorno 13 gennaio 2015, data di cessazione da tale incarico del dott. *****.
L’estratto del verbale dell’Assemblea dei soci del 23 aprile 2018, contenente la nomina della d.ssa ***** a Direttore Generale, non presenta l’indicazione delle motivazioni che hanno reso necessaria la previsione di tale figura dirigenziale all’interno della governance aziendale, dopo più di tre anni in cui l’azienda ha potuto fare a meno di essa.
Tali motivazioni si rendono ancor più doverose in quanto l’azienda è stata ammessa dal Tribunale di Livorno alla procedura di concordato preventivo, prevista dal diritto fallimentare, per il quinquennio 2017-2021, a causa di gravissime difficoltà finanziarie. La presenza del Direttore Generale comporta infatti un notevole aggravio di costi di personale per l’Azienda, pur non risultando fondamentale per il funzionamento della stessa.
Sul sito internet aziendale non risulta effettuata una selezione pubblica per la nomina del Direttore Generale, diversamente da quanto prevede il vigente D.lgs. n. 175/2016, “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, che all’art. 19, comma 2, prevede per il reclutamento del personale il rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Lo Statuto di Aamps (allegato n. 2) conferma all’art. 20 che l’organo amministrativo può nominare un Direttore Generale nel rispetto dei vincoli di legge, degli indirizzi espressi dell'Assemblea dei soci nelle materie di competenza, nonché dei regolamenti interni per il reclutamento del personale o in materia di conferimento di incarichi esterni.
Lo stesso Regolamento aziendale per il reclutamento del personale diretto, dei collaboratori e dei consulenti (allegato n. 3), prevede all’art. 1 che “le procedure di reclutamento si conformano alle regole di evidenza pubblica per la selezione del personale nonché ai principi previsti dall’art. 35 comma 3, del D.Lgs 165/2001”.
La giurisprudenza appare infatti concorde nel considerare applicabile alla figura del Direttore Generale di una società pubblica “in house”, sottoposta in quanto tale a “controllo analogo” da parte dell’amministrazione pubblica proprietaria, la normativa sul reclutamento del personale prevista dalla normativa citata.
L’art. 19 comma 4 del D.lgs. 175/2016 dispone che “i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”.

2) Assunzione del Direttore Operativo di Aamps s.p.a.
Risulta dalle pubblicazioni effettuate da Aamps s.p.a. sul proprio sito internet che tale azienda ha proceduto all’assunzione a tempo indeterminato di un Direttore Operativo, tramite selezione conclusa con provvedimento dell’Amministratore Unico n. 228 del 15 dicembre 2018 (allegato n. 4).  In base al bando di selezione pubblicato e successivamente rimosso dal sito internet (allegato n. 5), la selezione risulta essere stata totalmente condotta da una società esterna appositamente incaricata (Gruppo Proper Transearch), il quale tramite un proprio selezionatore ha proceduto a ricevere ed esaminare i curriculum dei candidati, invitare i candidati ritenuti idonei dal selezionatore stesso ad un colloquio di approfondimento, sottoporre costoro a test psico-attitudinale, predisporre la graduatoria finale.
Alla Commissione “esaminatrice” è stato lasciato dal bando solamente il compito di valutare la regolarità della procedura ed il recepimento dell’esito delle valutazioni fatte dal selezionatore esterno del Gruppo Proper Transearch.
Tale modalità di selezione risulta in aperto contrasto con la normativa vigente, la quale all’art. 19 del D.lgs. n. 175/2016, “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, prevede per il reclutamento del personale il rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Tra i principi richiesti dalla suddetta normativa, possiamo citare in particolare:
- adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme dì preselezione;
- adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.
Appare evidente che una selezione affidata totalmente ad un singolo selezionatore di una ditta esterna, priva di prove d’esame e di materie di concorso, non possa garantire assolutamente il rispetto del principio di imparzialità, oggettività, trasparenza previsti dalla normativa.
Il bando di selezione in questione viola infatti anche l’art. 6 del Regolamento aziendale per il reclutamento del personale diretto, dei collaboratori e dei consulenti (allegato n. 3), il quale prevede che per lo svolgimento delle prove d’esame l’azienda possa rivolgersi a ditte specializzate solo per attività di “supporto”, in particolare per lo svolgimento di “preselezione mediante test o prove anche psico-attitudinali” (ma solo nel caso in cui le domande siano numerose), mentre spetta alla Commissione esaminatrice attribuire i punteggi per la valutazione di ciascuna prova, avendo cura di svolgere le prove orali in un’aula aperta al pubblico.
Sul sito internet aziendale, invece, non risulta che la Commissione esaminatrice abbia provveduto ad effettuare alcuna prova d’esame, ne’ ad attribuire alcun punteggio ai candidati.
Un altro requisito previsto dall'articolo 35, comma 3 lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è la composizione delle commissioni “esclusivamente” con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime.
Non essendo indicata nel bando in questione alcuna materia di concorso, ma solo una serie di requisiti da possedere “alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura”, oltre a non essere prevista alcuna prova di concorso, ma solo un invito a colloquio per approfondire “competenze tecniche e manageriali” non meglio specificate, non è possibile -pertanto- verificare se i componenti della Commissione nominata dall’organo amministrativo siano o meno “esperti di provata competenza nelle materie di concorso”, come prescrive la normativa.
Alla previsione normativa, contenuta nell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativa alla necessaria verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiestiin relazione alla posizione da ricoprire, si ricollega il dettato dell’art. 19 dello stesso D.lgs. n. 165/2001, secondo cui “ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico.
Tale previsione si ritiene pienamente applicabile alle società in house, che possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della p.a., atteso che gli organi di queste sono assoggettate a vincoli gerarchici facenti capo alla p.a., i cui dirigenti sono dunque legati alla p.a. da un rapporto di servizio, come avviene per i dirigenti preposti ai servizi direttamente erogati dall'ente pubblico.
Nonostante questo, nel bando di selezione in questione i requisiti richiesti non risultano attinenti alla posizione da ricoprire, che per espressa previsione nel bando stesso (“gestisce e dirige tutte le attività tecniche, gli impianti, i servizi operativi ambientali di raccolta e di igiene urbana”, “Delegato al rispetto dei compiti spettanti ai soggetti destinatari delle norme previste dal D. Lgs. n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni”) e per pacifica deduzione oggettiva riguarda in particolar modo e con assoluta prevalenza la gestione dei rifiuti solidi urbani.
Tra le conoscenze normative richieste ai candidati, infatti, non compare il Testo Unico Ambientale, D.lgs. n. 152/2006, la cui applicazione viene indicata dal bando stesso come uno dei compiti principali del Direttore Operativo, ne’ compaiono le altre normative riguardanti le attività tecniche, gli impianti, i servizi operativi ambientali di raccolta e di igiene urbana, cioè le attività che secondo il bando è chiamato a gestire il Direttore Operativo.
L’unico requisito non generico previsto dal bando è l’ultimo tra quelli elencati:
lettera p) “provenienza ideale multiutility, trasporto/logistica”.
Tale previsione, oltre a non essere attinente con l’incarico da ricoprire, risulta manifestamente irragionevole e incomprensibile.
Dal curriculum pubblicato sul sito internet di Aamps (allegato n. 6), risulta che il candidato che è stato collocato primo nella graduatoria predisposta dal selezionatore esterno, e di conseguenza assunto a tempo intederminato, è il dott. *****, un ex dirigente dell’ATAC di Roma, società del trasporto pubblico locale, privo di qualsiasi esperienza o formazione professionale nel settore della gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana.
Inoltre, le concrete conoscenze riguardanti tale settore ed eventualmente possedute dal neo-assunto Direttore Operativo, a prescindere dalla propria formazione e dalle esperienze professionali precedenti, non risultano essere state verificate, in quanto il colloquio di approfondimento non prevedeva tale verifica, ne’ si sono svolte prove d’esame.
Pertanto, si ribadisce anche a proposito della procedura di selezione e assunzione del Direttore Operativo di Aamps s.p.a.:
- il vigente D.lgs. n. 175/2016, “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, all’art. 19 prevede per il reclutamento del personale il rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- il Regolamento aziendale per il reclutamento del personale diretto, dei collaboratori e dei consulenti (allegato n. 3), prevede all’art. 1 che “le procedure di reclutamento si conformano alle regole di evidenza pubblica per la selezione del personale nonché ai principi previsti dall’art. 35 comma 3, del D.Lgs 165/2001”.
- l'art. 19 comma 4 del D.lgs. 175/2016 dispone che “i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”.

Tutto ciò premesso

CHIEDONO

A codesta Procura della Repubblica e/o a tutti gli organi competenti di esaminare i fatti esposti, al fine di verificare la sussistenza di eventuali reati nella condotta o nelle condotte di chiunque sarà identificato come responsabile per i reati che l’Autorità Giudiziaria riterrà integrati nei comportamenti sopra descritti e/o di eventuali illeciti amministrativi/erariali emergenti.
I sottoscritti dichiarano inoltre di opporsi all’eventuale emissione di decreto penale di condanna nei confronti del responsabile e chiedono altresì di essere informati, ai sensi degli artt. 405 e 408 c. p. p. circa l’istanza promossa dalla S. V. ai fini della proroga del termine delle indagini preliminari o dell’archiviazione del procedimento.

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